martedì 9 ottobre 2012

Condannata Equitalia, ancora

Cartelle esattoriali: un’altra interessante sentenza di condanna per Equitalia

Sono sempre di più i Giudici che si rendono conto (finalmente, direi) che il comportamento di Equitalia, quando è estorsivo e ingiustificato, va sanzionato. In questo caso, il Giudice di Pace di Roma ha annullato un sollecito, indebitamente emesso pur in presenza di una cartella esattoriale già annullata e regolarmente

notificata ad Equitalia. Nonostante detta sentenza, e nonostante il precedente annullamento del titolo, l’Ente aveva deciso di inviare un sollecito alla ricorrente, minacciandola di esecuzione.

Personalmente, ritengo che l’unico modo per evitare tali vessazioni sia quello di introdurre la responsabilità personale del funzionario che, nonostante l’annullamento del titolo e della cartella, prosegue l’attività di riscossione. Allora sì che starebbero tutti più attenti. Ma so che è solo un sogno.
REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di pace di Roma, dr.Saverio Del Gaizo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n…/2011 R.G. di questo Ufficio promossa da: P.R., elettivamente domiciliata in Roma alla via Germanico n. 168 presso lo studio dell’Avv. Luca Tantalo che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine all’atto di citazione.

Contro

EQUITALIA GERlT S.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante, con sede in Roma al Lungotevere Flaminio n.18.

Convenuta-contumace

Oggetto:opposizione a sollecito di pagamento ex art.615 c.p.c.

In fatto ed in diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato, P.R. conveniva in giudizio la Equitalia Gerit S.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Roma, in persona del legale rappresentante per sentir dichiarare l’illegittimità del sollecito di pagamento impugnato n.0972…….. del 27.1.11 relativo alla cartella esattoriale n. 0972………….. conseguente a verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada.

L’istante a sostegno della domanda eccepiva, in primo luogo, la illegittimità della iscrizione a ruolo della sanzione pecuniaria amministrativa per l’inesistenza del titolo esecutivo dal momento che gli atti presupposti, verbale di contestazione e cartella esattoriale, regolarmente impugnati, erano stati annullati dai competenti Giudici di Pace. Conclusioni come da atti. Equitalia Gerit S.p.a.,Agente della riscossione per la Provincia di Roma, regolarmente citata, restava contumace. Prendeva avvio l’istruttoria ed essendo la causa documentalmente istruita, all’udienza del 6.12.11 era trattenuta in decisione sulle sole conclusioni formulate dall’opponente.

Preliminarmente va osservato che secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione il sollecito di pagamento è un atto autonomamente impugnabile (Cass. n.12244/09). In effetti esso svolge una funzione analoga a quella dell’avviso di mora nell’ambito della procedura esecutiva esattoriale. Entrando nel merito dell’opposizione, va rilevato che l’istante ha sostenuto l’illegittimità del sollecito di pagamento impugnato in quanto emesso in mancanza di atti con il valore di titoli esecutivi.

Invero dall’esame della documentazione prodotta risulta che gli atti presupposti al provvedimento impugnato, cioè il verbale di contestazione e la cartella esattoriale sono stati rispettivamente annullati dal Giudice di Pace di Viterbo e dal Giudice di Pace di Roma innanzi ai quali l’opponente aveva presentato i ricorsi per sentire dichiarare la loro illegittimità. Ne consegue, quindi, che il provvedimento opposto risulta illegittimo ed inefficace in quanto emesso in mancanza di atti con forza di titoli esecutivi.

Inoltre, in accoglimento della richiesta dell’attore di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., tenuto conto che dagli atti di causa si ravvisano le azioni di una condotta disattenta ed imprudente, posta in essere dalla convenuta Equitalia Gerit S.p.a. della Provincia di Roma, si reputa equo condannarla al pagamento della somma di euro 600,00 in favore della parte attrice che ha dovuto sopportare degli ingiusti pregiudizi, costituiti dall’obbligo di contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario e dai disagi che si concretano nell’impatto negativo che il processo ha determinato sulla quotidianità del soggetto leso nonché dalla tensione fisica per adoperarsi nell’organizzazione della necessitata attività difensiva. Per tutto quanto illustrato ed argomentato la domanda proposta da parte attrice va accolta e di conseguenza va dichiarata la illegittimità ed inefficacia del sollecito di pagamento opposto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della brevità del procedimento e del mancato deposito di nota spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione al sollecito di pagamento, come in epigrafe precisata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,così provvede:

accoglie l’opposizione ex art.615 c.p.c. e per l’effetto dichiara illegittimo ed inefficace il sollecito di pagamento impugnato;

accoglie la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’attore e di conseguenza condanna la convenuta Equitalia Gerit S.p.a. della Provincia di Roma al pagamento in favore di P.R. della somma di euro 600,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna altresì, la Equitalia Gerit S.p.a. in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 60,00 per spese ed euro 390,00 per diritti ed onorari, oltre oneri di legge.

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