Alfonso Luigi Marra: "Rendo noto di aver incaricato un avvocato del mio studio di ricercare in Internet e sui media ogni affermazione che configuri il reato di diffamazione in danno di Sara Tommasi o altri di nostro interesse al fine della proposizione sistematica della querela, dell'azione di risarcimento danni e della richiesta alle autorità competenti di chiusura del sito internet. Ciò anche in relazione a chi pubblica commenti diffamatori di terzi nei blog, che rimangono comunque nella responsabilità di chi li pubblica.
Preciso, in relazione alla dr Tommasi, che configura palesemente il reato di diffamazione anche il definirla «porno star» o in maniere analoghe.
Ciò per l'ovvio motivo che tali qualificazioni richiedono, per essere legittime, la sussistenza di una volontarietà espressa nel compiere l'attività pornografica, laddove la dr Tommasi contesta che questa volontà vi sia o vi sia mai stata, avendo, com'è noto, presentato denunzia per circonvenzione di incapace, sequestro di persona, somministrazione di sostanze stupefacenti e violenza sessuale.
Una contestazione di ogni volontarietà che è di per sé sufficiente a rendere illegittime dette qualificazioni.
Una illegittimità che sussiste quindi a prescindere dai già adottati provvedimenti giudiziari, che sono comunque a loro volta violati da quelle qualificazioni, ponendosi esse come gratuitamente vanificatorie e diffamatorie anche dell'opera della magistratura."
Preciso, in relazione alla dr Tommasi, che configura palesemente il reato di diffamazione anche il definirla «porno star» o in maniere analoghe.
Ciò per l'ovvio motivo che tali qualificazioni richiedono, per essere legittime, la sussistenza di una volontarietà espressa nel compiere l'attività pornografica, laddove la dr Tommasi contesta che questa volontà vi sia o vi sia mai stata, avendo, com'è noto, presentato denunzia per circonvenzione di incapace, sequestro di persona, somministrazione di sostanze stupefacenti e violenza sessuale.
Una contestazione di ogni volontarietà che è di per sé sufficiente a rendere illegittime dette qualificazioni.
Una illegittimità che sussiste quindi a prescindere dai già adottati provvedimenti giudiziari, che sono comunque a loro volta violati da quelle qualificazioni, ponendosi esse come gratuitamente vanificatorie e diffamatorie anche dell'opera della magistratura."
PS: Si precisa che quanto detto vale anche per i commenti diffamatori di terzi nei blog, che rimangono nella responsabilità di chi li pubblica.
Nessun commento:
Posta un commento