Equitalia applica usura? No, solo aggio di legge.
E’ sconcertante quanto si legge in una circolare (Commissario_usura ) del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, del 13/2/2012, diretta ai Prefetti, a proposito delle domande di sospensione dei termini previsti dalla legge 44/99 - art.20, presentate dai soggetti che hanno sporto denuncia nei confronti di Equitalia.
Secondo l’illuminata circolare, nell’attività di Equitalia non vi sarebbe dazione di denaro o alcuna prestazione di utilità ma solo la pretesa di somme dovute all’erario per tributi non pagati e previsti dalle legge, e l’applicazione dell’”aggio” quale remunerazione dei servizi prestati dall’agenzia di riscossione. Quindi, dal punto di vista del Commissario, mancherebbe l’elemento soggettivo del reato e ci si troverebbe davanti a una evidentissima inesistenza di usura per difetto di tipicità. Non da ultimo riterrebbe che si potrebbe cadere nel pericolo di un uso strumentale dell’istituto della sospensione dei termini da parte di chi ne richiede l’applicazione.
Secondo l’illuminata circolare, nell’attività di Equitalia non vi sarebbe dazione di denaro o alcuna prestazione di utilità ma solo la pretesa di somme dovute all’erario per tributi non pagati e previsti dalle legge, e l’applicazione dell’”aggio” quale remunerazione dei servizi prestati dall’agenzia di riscossione. Quindi, dal punto di vista del Commissario, mancherebbe l’elemento soggettivo del reato e ci si troverebbe davanti a una evidentissima inesistenza di usura per difetto di tipicità. Non da ultimo riterrebbe che si potrebbe cadere nel pericolo di un uso strumentale dell’istituto della sospensione dei termini da parte di chi ne richiede l’applicazione.
Ma suvvia, è proprio l’art, 644 c.p. a rifarsi a quanto previsto dalla legge 108/96 che stabilisce “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. I contribuenti in realtà contestano di fatto una esagerata applicazione degli interessi e della relativa cubatura. La sospensione dei termini viene richiesta quando il debito è andato oltre a ogni aspettativa ragionevole e nell’impossibilità di farvi fronte, dovuta a una condizione di difficoltà economica aggravata da cartelle esattoriali contenenti interessi, a volte, di gran lunga superiore al tributo stesso, il contribuente intende richiedere l’intervento dell’Autorità giudiziaria. A chi dovrebbe rivolgersi se non alla legge?
Lo Stato in primis dovrebbe rispettare le norme.
D. R.
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