mercoledì 21 marzo 2012

Un processo di Rito Usuraio Antico ed Accettato ?


Caso Tuppini. In nome delle banche: “Archiviato”


Ce ne eravamo già occupati in passato del caso “Tuppini”, lasciando però delle riserve, dello spazio per capire meglio, ma ora è arrivato il tempo di raccontare con nomi e cognomi, i fatti che hanno rovinato un’azienda, una famiglia, un uomo.
Una storia intricata quella dell’ imprenditore Remigio Tuppini, maggior azionista e amministratore della Tierre srl, azienda operante nel comparto orafo, che aveva saputo costruire un piccolo impero basandosi solo sulle proprie capacità, sull’intelligenza di cui è dotato, sulla sana intraprendenza, sull’onore della parola data, sul rispetto verso chi condivideva la sua vita lavorativa. Valori ormai tramontati, come il concetto di giustizia forse. Se ne è reso conto Tuppini dopo 7 anni di lotte contro le banche usuraie, ma non solo, mettiamoci la compartecipazione di professionisti filobancari, istituzioni cieche, sorde e mute, e magistrati che archiviano un caso di usura bancaria solo perché ritenuto un fatto isolato, uno sbaglio spiacevole e soprattutto perché prendono come riferimento una circolare fuorviante di Banca d’Italia. Ma sono proprio queste ultime, le cause, che spingono il signor Tuppini a non darsi per vinto e a portare ancora il suo caso alle luci della ribalta e in tribunale, insieme ai fatti nuovi emersi, alle mille situazioni nebulose, inspiegabili, e tanta tanta energia, nonostante i suoi 78 anni.
Tutto è iniziato nell’ormai lontano giugno 2005, quando Tuppini si è accorto che gli interessi addebitati sui conti correnti della sua impresa, erano ormai stratosferici e così, come si usava un tempo tra persone per bene, si è recato dal  direttore, dottor Pillon, della Banca Popolare di Verona, una delle banche di cui era cliente,  per chiedere spiegazioni a riguardo dell’anatocismo applicato. Purtroppo non ha ottenuto alcuna spiegazione logica, ne soddisfazione, ma in compenso, la Banca, gli ha intimato il rientro immediato delle linee di credito e la risoluzione del rapporto. Con effetto domino, da lì a pochi giorni di distanza anche gli altri istituti di credito in cui la sua azienda era affidata, Unicredit e Banca Sella (ex Rolo Banca), si sono attivate nel presentare la medesima sconcertante, improvvisa e immotivata richiesta di rientro. Credendo di poter trovare sostegno e conforto, Tuppini si è rivolto al dr. Veronesi e al dr. Bossi di Apindustria Verona, alla quale era “associato” da sempre, ma a nulla è servito se non per inviare un paio di raccomandate di cui non si è mai avuta risposta. Si sa quando ci sono le banche di mezzo, le associazioni di categoria se la svignano a gambe levate. Così che il nostro imprenditore approda alla Robin Hood, società di consulenza e procede nel far periziare i suoi conti correnti che già dai primi calcoli elaborati delle pre-perizie, evidenziavano interessi oltre soglia usura. Nella confusione di chi non si è mai trovato a fronteggiare una simile situazione e nell’omertà più assoluta che regnava sull’argomento, a quel tempo più di oggi, il nostro Remigio Tuppini, si rivolge allo studio legale Callipari,  molto noto in quel di Verona, che predispone le cause civili per i tre Istituti di credito.
Ma Tuppini dopo un anno dagli eventi iniziali, cerca l’appoggio delle Istituzioni, cerca la protezione che un onesto cittadino si aspetta di trovare nel momento in cui il lavoro di una vita rischia di svanire, nel momento in cui si sente frodato, derubato e vessato da chi aveva vissuto i suoi successi, da chi ben conosceva la sua onestà, la sua puntualità e la sua fedeltà bancaria.  Così che si rivolge a Banca d’Italia e da lì a poco arriva pure la risposta, sconcertante quanto gli eventi.  Si rivolge ai giornali credendo di allertare l’opinione pubblica, ma inaspettatamente tutto tace. Il tempo passa, sono già passati due anni dai primi fatti, ma non si da per vinto nonostante il vuoto che gli si è creato intorno, continua la sua battaglia, così riscrive a Banca d’Italia chiedendo di effettuare dei controlli ma non arriva alcuna risposta, e riscrive ai giornali ma solo l’Arenagli riserva uno spazio. Rincara la dose e scrive a Napolitano, al Consiglio superiore della Magistratura, a Di Pietro, a Berlusconi, ad altri politici,  al sindaco di Verona Flavio Tosi, una terza lettera a banca d’Italia, una terza lettera ai giornali. Nulla, non accadeva nulla, se non l’arrivo della tanto sollecitata risposta di Banca d’Italia dove riconferma che sono le Autorità giudiziarie a valutare le eventuali scorrettezze degli Istituti di credito e pertanto demandano ad altri le verifiche.  Ennesima sberla che va a colpire il viso già tumefatto di un imprenditore che cerca di lottare per avere giustizia e tenere in piedi la sua azienda, gravemente colpita al cuore dalle revoche delle linee di credito, dai conseguenti decreti ingiuntivi che fioccavano alla velocità della luce, da una prematura iscrizione in centrale rischi che nel comparto orafo rappresenta la fine di ogni attività, dall’impossibilità di riuscire persino a vendere la merce in conto vendita per l‘ovvia diffidenza che si era venuta a creare tra operatori, dall’indispensabile e mortificante cassa integrazione dei  dipendenti, dallo sfratto derivato dalla situazione che si era creata e dall’ordinanza di sfratto con ordine di custodia dei macchinari al proprietario dell’immobile che in tempi lampo ha ottenuto  pure l’autorizzazione dal giudice (che non ha nemmeno interpellato il Tuppini) allo smaltimento dei macchinari. Macchinari che costavano milioni di euro  buttati al macero, come la materia prima che usava, cioè l’argento.
Fine dell’azienda.
Nel frattempo, in mezzo a tanta disperazione, nel dicembre 2007,  Tuppini viene a conoscenza dell’esistenza del “centro antiusura” del Comune di Verona e prende contatti subito con il responsabile, un certo Damiano d’Angelo, che gli consiglia di fare un esposto alla Procura della Repubblica. Con la sensazione di intravedere uno spiraglio che si apre, il Tuppini procede e attraverso l’ufficio antiusura parte l’esposto-querela che non solo viene inviato in Procura ma per conoscenza anche al dr. Pennisi direttore di Banca d’Italia fil di Verona e al Colonnello Magliocco della Guardia di Finanza.
Un errore procedurale (l’esposto è stato fatto per tutte e tre le banche) presta il fianco alla successiva archiviazione a cui il Tuppini non riesce a fare opposizione in quanto non trova un avvocato disponibile a predisporla in quei giorni. Le motivazioni dell’archiviazione espresse dal GIP drs Rita Caccamo e del sostituto Procuratore della Repubblica dr. Marco Zenatelli, depositate in cancelleria l’8 aprile 2008, sono chiarissime «Visti gli atti a carico di: persona da individuare. Indagato/i del reato/i di cui all’ 644 c.p., rilevato che non sussistono sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio atteso che, come precisato nella denuncia, il CTU dr. Rutigliano, in sede civile ha ritenuto non ricorrano i presupposti per l’integrazione del reato di usura “bancaria”, applicata la nota circolare della Banca d’Italia che, secondo il perito nominato dal Tribunale, rappresenta la “miglior interpretazione del dettame  di cui all’art 2 L 108/96; va in proposito evidenziato come recenti pronunce dell’ufficio GUP di Verona hanno avvalorato questa interpretazione favorevole alla tesi sostenuta dai funzionari degli Istituti di credito bancari indagati con ulteriore attività investigativa da parte dell’ufficio del PM.”» (Doc. archiviazione).
Ma si applica una circolare di Banca d’Italia anziché le disposizioni di Legge?  Banca d’Italia non è il legislatore.
Va spiegato ai lettori che il calcolo per ottenere il tasso effettivo applicato al conto corrente del cliente, quindi da confrontare con il Tasso Soglia rilevato ai sensi della L 108/96, va misurato tenendo conto degli interessi, delle spese e delle Commissioni di Massimo Scoperto (CMS). Banca d’Italia nel 96 si è premurata invece, di inviare agli istituti di credito una circolare “chiarendo” che la CMS non entra nel calcolo del TEG e che essa viene rilevata separatamente, contrariamente a quanto stabilito dalla Legge 108/96 e come già sopra descritto.
Le corrette modalità di calcolo sono state successivamente chiarite dalla sentenza della Cassazione Penale II sez. n.12028 del 26 marzo 2010 (CASSAZIONE 12028-10) che conferma il fatto che per la determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto.  E poi ancora con maggior chiarezza si pronuncia la  seconda sezione penale della Corte suprema di Cassazione, con la sentenza n.46669  del  23/09/2011 (46669_12_11 ) “Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in sè particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito“.
Al di là dei calcoli a cui si fa riferimento nel decreto di archiviazione, la Procura cita le note del CTU riportate in perizia riferita esclusivamente alla Banca Popolare di Verona, ma l’incredibile è che le perizie del CTU inerenti alle altre due banche, Banca Sella (ex Rolo) e Unicredit, anche in sede civile, non erano state ancora presentate. In particolare la perizia del CTU inerente alla Banca Sella è stata depositata il 30 maggio 2008, ossia quasi due mesi dopo il deposito dell’archiviazione.  Su quali perizie si è basata allora la Procura?  Quali criteri di valutazione sono stati usati?
E ancora, nelle motivazioni dell’archiviazione leggiamo “è stato riscontrato che l’Azienda in questione ha versato alla Popolare di Verona somme di denaro non dovute”. Allora, perché invece non si tiene conto della violazione ammessa dal CTU, di cui all’art. 644  “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Che fumus!
Essendo una storia assai intricata dove i colpi di scena si alternano ad un profondo senso di impotenza nell’avere giustizia, vi raccontiamo l’epilogo della questione, avuto in sede civile, con una delle banche coinvolte, la Banca Sella, e rimandiamo ad altre puntate il racconto dettagliato di ciò che sta accadendo con gli altri due Istituti di credito, ossia Unicredit e banca Popolare di Verona, dove troverete aneddoti davvero divertenti se non fosse che tutto ciò ha distrutto la vita del povero imprenditore Remigio Tuppini.
Premettiamo che nel corso di questo incubo Tuppini sostituisce i propri legali e il perito di parte.  In sede civile, per quanto riguarda la Banca Sella entra in gioco l’avvocato Corcioni e dopo le consuete attese per il dibattito, nel 2011 si ha la sentenza che condanna la Banca Sella alla restituzione degli addebiti riconducibili alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e alla restituzione delle somme a titolo di CMS per indeterminatezza delle clausole che non contemplano le indicazioni  per consentire la base di calcolo delle stesse.  Anche in questo caso, come si legge nella sentenza, il CTU drs Emanuela Benedetti, non ha compreso le CMS nei calcoli per determinare il tasso effettivo applicato come invece previsto dalla L 108/96. Il giudice Pier Paolo Lanni, non riscontrando l’usura ritiene infondata la richiesta della restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi usurari, dei danni subiti alla reputazione personale ed economico-commerciale derivanti dalla segnalazione in centrale rischi, alla richiesta di danni patrimoniale e non patrimoniali.  Il CTU ha certamente fatto i calcoli non osservando la legge ma ciò che ci stupisce che è stato proprio il Giudice a richiedere al CTU di accertare se durante l’esecuzione del rapporto fossero stati applicati interessi superiori al tasso soglia, escludendo la CMS dal computo del tasso effettivo globale annuale.
Nel frattempo però Remigio Tuppini ha incaricato uno dei migliori periti in Italia, il dottor Frescura, che si è preso la briga di ripartire dall’inizio e rifare tutti i conteggi in base alle leggi vigenti, dove emergono numeri da paura. L’usura sembrerebbe  evidente, sia l’usura oggettiva che soggettiva, ma a questo punto le responsabilità non sono solo delle banche.
Comunque, il dramma di Tuppini, è necessario ricordarlo, è nato da una semplice contestazione per l’applicazione degli interessi anatocistici. Ora, l’iscrizione in centrale rischi, troppo spesso viene usato come elemento di ricatto verso chi, come si dimostra in questo caso, osa chiedere spiegazioni per l’applicazione degli interessi anatocistici, peraltro ritenuti illegittimi dal legislatore.
E’ importante ricordare la sentenza della Corte di Cassazione – I Sezione  civile -   del 1° aprile 2009 n. 7958 8 Cassazione 7958) che ha finalmentericonosciuto in capo alla Banca d’Italia la responsabilità delle illegittime segnalazioni effettuate nella propria Centrale Rischi dalle Banche ordinarie.  La segnalazione a sofferenza nella centrale dei rischi implica una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito, dovendosi considerare una situazione oggettiva d’incapacità finanziaria, anche se non accertata giudizialmente, e non transitoria d’inadempimento delle obbligazioni assunte, mentre nessun rilievo assume la manifestazione dell’intenzione di non adempiere, se giustificata da una seria contestazione del titolo del credito vantato dalla banca. La Cassazione, sul tema, ha ricondotto la segnalazione in centrale rischi al Codice Privacy ( D.lgs del 30 giugno 2003, n. 196) stabilendo che la Banca d’Italia non è estranea all’applicazione del codice in esame, in particolare con la facoltà del segnalatodi adire il Tribunale Ordinario o il Garante della Privacy per l’illegittima condotta dell’intermediario e del gestore della Centrale Rischi, quale la Banca d’Italia. In secondo luogo la Cassazione stabilisce che la Banca d’Italia in relazione alla Centrale Rischi svolge un’attività pericolosa di cui all’art 2050 cc.Pertanto il trattamento dei dati compiuto illegittimamente dalla centrale rischi implica la condanna della Banca d’Italia,responsabile di tale archivio, alla cancellazione della segnalazione dalla banca dati, oltre che al dovuto risarcimento del danno da parte della banca intermediaria che ha segnalato il cliente in mancanza dei presupposti sopra indicati.
Il caso Tuppini è rappresentativo: oggi migliaia di aziende vivono le medesime condizioni che producono un pericoloso, disperato senso di impotenza verso i diritti calpestati.  Ma si sa, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi…
Daniela Russo

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