giovedì 11 ottobre 2012

Banche: COSA FARE se il direttore vi ricatta per telefono

Banche, incagli, sofferenze, rientri: come comportarsi?

Tutelare i propri interessi è un diritto alla portata di chiunque, difendere l’esistenza economica e sociale è un dovere per ogni cittadino ed è giusto essere debitamente informati.

In genere le brutte notizie arrivano sempre con una lettera raccomandata. Banche, istituti di credito, finanziarie e quanti altri enti che lavorano prestando danaro a tassi più alti di quelli con i quali li hanno acquistati, prima o dopo se non si rispettano le regole, sono costretti a informare i propri clienti, nella maggioranza dei casi titolari di conti correnti o conti deposito, che il rapporto si è deteriorato.
Che fare quindi se si rimane vittima di un “incaglio” o di una “sofferenza”? Anche se il direttore continua a tempestarvi di telefonate minacciando rientri o altre azioni legali, è meglio rivolgetersi subito ad una associazione di categoria o di consumatori. E’ anche importante parlarne con un legale di fiducia esponendo la situazione nei minimi dettagli, e se il direttore dovesse continuare a tempestarvi di telefonate potete richiedere la diffida, senza trascurare la possibilità di una denuncia per molestie telefoniche, ricatto e violazione della privacy.
Una cosa è certa: non si deve avere paura di fronte ad una Banca: il direttore conosce la legge, e sa benissimo che si sta muovendo in modo assolutamente autonomo e non sempre legale. Il passaggio della posizione a “sofferenza” segna per ogni cliente bancario la chiusura totale al credito, e sarà inutile rivolgersi ad altre banche perché si otterranno risposte negative.
Il sistema produce isolamento. Tuttavia la Legge è parte del cittadino e vi protegge. Si deve fare attenzione alla lettera ricevuta per dar corso alla risoluzione del rapporto. Nessuno può obbligarvi a restituire i denari in 48 ore! La legge vi consente almeno 15 giorni per la restituzione delle somme (CC 1833). Se ricevete un Decreto Ingiuntivo è preferibile farlo visionare dal vostro Legale di fiducia e verificare sempre che nell’atto, non vi sia insita la Provvisoria Esecuzione. Se fosse solo un semplice Atto di Ingiunzione e/o un Decreto Ingiuntivo si hanno ben quaranta giorni per presentare opposizione al Tribunale competente  ma, se c’è  la Prov. Esec.. i giorni scalano a dieci.
Le banche solitamente si attivano nei periodi pre-estivi (Luglio e Agosto) e pre-festivi (Pasqua e Natale) per poter rendere meno agevole un eventuale opposizione alle richieste  di rientro. E’ bene rammentare che ogni cittadino può ricorrere al Tribunale per ogni atto legale che la banca effettua nei suoi confronti.
Addirittura, - secondo noi sarebbe preferibile - è possibile, qualora il rapporto vada deteriorandosi, instaurare procedimenti tempestivi e preliminari nei confronti della banca per eventuali scorrettezze avanzate o condotte durante gli anni del rapporto del conto corrente nei vostri confronti. Citare la banca a giudizio è un atto dovuto di difesa e tutela dei nostri interessi. Anatocismo, ingiusti addebiti ed altre scorrettezze sono purtroppo spesso presenti nei rapporti tra la banca e cliente, magari in maniera velata e soggettiva.  L’Art. 1 della  legge 108/96 consente di valutare inoltre la possibile violazione da parte della banca dell’applicazione di tassi usurari.
Ecco dunque che l’importanza di associazioni, studi ad hoc e quant’altro per l’analisi dei conti correnti soggetti alle richieste di rientro, assume importanza eccezionale ai fini delle perizie sulle quali i tribunali saranno chiamati a decidere. 

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