lunedì 20 febbraio 2012

IMPIGNORABILITA' DELLA PRIMA E UNICA CASA

PROPOSTA DI LEGGE 

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato SCILIPOTI

"IMPIGNORABILITA' DELLA PRIMA E UNICA CASA . MODIFICA AL CODICE CIVILE ARTT. 2910-2911, AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE ART. 514 E ALLA LEGGE 248/2005"

Presentata XVI Legislatura

Onorevoli Colleghi!

la presente proposta di legge è un gesto di ammirevole civiltà, di grande valore civile e di spiccato senso etico, oltre ad essere un atto necessario, atteso che circa 4.200.000 famiglie sono a rischio di procedura esecutiva della propria e unica abitazione.
Sancisce e fissa l'impignorabilità dell'unica casa di proprietà, in ossequio al principio previsto nella nostra Costituzione, il diritto di abitazione, nel rispetto della persona umana, come previsto e tutelato dagli articoli 2,3,32 e 47 della Costituzione.
Sono notevoli i pregiudizi che derivano alle famiglie che, anche per via della crisi che sta interessando il nostro Paese, si trovano in difficoltà di onorare i propri debiti. Dal primo ritardo occorso, infatti, in specie verso Equitalia spa e il circuito bancario, iniziano a decorrere e lievitare interessi passivi in misura esponenziale, tanto da vanificare nel giro di poco tempo, tutto lo sforzo fino allora affrontato per pagare le rate dei debiti.
Il tutto comporta una grave ripercussione nel mondo civile, a cui la Pubblica Amministrazione comunque deve dare una sistemazione alle famiglie esecutate, con aggravio di costi pubblici.
E' certo che, con la legge oggetto della presente proposta, non si vogliono certo agevolare, neanche in minima parte, gli speculatori o i cosiddetti "furbetti del quartierino"; al contrario vengono protetti i componenti del nucleo familiare residenti presso l'abitazione; fino al momento in cui questi vi risiedono, non possono essere allontanati dall'abitazione. Perderanno detto beneficio nel momento in cui risiederanno altrove o, a qualunque titolo, possiedano un'altra abitazione nel territorio dello Stato o dell'Unione Europea.
Proposta di legge: "Impignorabilità della prima ed unica casa. Modifica al codice civile artt. 2910-2911, al codice di procedura civile art. 514 e alla legge 248/2005"

ARTICOLI

Art. 1
Al termine dell'art. 2910 del codice civile è inserito il terzo e quarto comma:
In nessun caso può essere espropriato, pignorato, esecutato o comunque sottratto al godimento del legittimo proprietario, l'immobile di prima e unica abitazione e le relative accessioni e pertinenze.
Non è ammessa forma alcuna di restrizione salvo espropriazione per motivi di interessi generale e salvo indennizzo.

Art. 2
Al termine del secondo comma dell'art. 2911 del codice civile, dopo le parole "immobili gravati dall'ipoteca" sono inserite le seguenti: , escluso sempre l'immobile di prima e unica abitazione e le relative accessioni e pertinenze.

Art. 3
All'art. 514 del codice di procedura civile "oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge" dopo il numero 6) è sostituito il punto con il punto e virgola e aggiunto il numero 7): ; 7) l'immobile di prima e unica abitazione e le relative accessioni e pertinenze.

Art. 4
L'art. ll quaterdecies Legge 248/2005, comma dodici, è abrogato limitatamente alle parole: " con età superiore ai 65 anni compiuti." e sostituite dalle seguenti: anche con età inferiore ai 65 anni compiuti.

Art. 5
I prestiti ipotecari, comunque concessi sull'immobile di prima e unica abitazione e le relative accessioni e pertinenze, gravati da ipoteca di primo grado, in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, vengono convertiti in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'art. 11 quaterdecies Legge 248/2005, comma 12, così come modificato dall'art. 4 della presente legge.

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