(Documenti) Fiscal Compact, un golpe istituzionale nazionale ed europeo
Fiscal Compact, un golpe istituzionale nazionale ed europeo
Il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell'Unione economica e monetaria, o 'Fiscal Compact' è stato firmato il 30 gennaio da 25 paesi su 27, tutti tranne Gran Bretagna e Repubblica Ceca. La versione ufficiale, invece, è del 31 gennaio 2012. Tutte le lingue dei paesi firmatari fanno fede, ma esiste al momento unicamente la versione ufficiale inglese. Il Fiscal Compact dovrebbe essere ratificato dai parlamenti nazionali, esiste quindi un flebile margine di manovra sui nostri deputati e il governo paraculato da Bruxelles: CALCI IN CULO ai primi e ricovero coatto ai secondi.
L'applicazione di questo Trattato è strettamente connessa alla creazione del MES, con sede a Lussemburgo: il MES è stato firmato dai ministri delle Finanze a novembre - l'ex ministro 3Monti che fa per 3 - e dall'allora presidente del gruppo misterico Economic and Financial Committee ed ex Direttore generale al Tesoro Grilli, l'attuale ministro delle Finanze nonché fratello di ventura di Monti in Bruegel.
Una nuova versione del MES è stata firmata il 2 febbraio scorso dagli ambasciatori permanenti degli Stati membri presso il Consiglio europeo ( Coreper): un vero golpe costituzionale a livello UE, un cambiamento di Costituzione effettuato fuori dalle forme previste dai testi nazionali ed europei stessi. Soprattutto perché il MES aumenta i poteri delle istituzioni europee, in violazione dell'articolo 48,6 del Trattato dell'Unione europea. Ricordiamo che il MES sarà un fondo che con la scusa di aiutarci - cioé indebitarci - ci svenerà poiché tale fondo, lungi dal diventare il prestatore di ultima istanza, come preconizzano alcuni per la BCE, diventerà il nostro strozzino/creditore privilegiato, se non ci conformiamo il MES sarà anche organo giudiziario immune da tutto. Pur di non rivelare l'arcano della creazione monetaria ex nihilo, dal nulla, la menzogna si avvita su sé stessa, si gonfia, traballa, diventa bolla e scoppia.
Sia il MES che il Fiscal Compact devono essere ratificati dai parlamenti nazionali, e per quest'ultimo una procedura di modifica della Costituzione è in atto, per costituzionalizzare il 'pareggio di bilancio': il Senato lo ha già approvato prima che cascasse il governo, la Camera lo sta approvando/dibattendo (?) in questi giorni (cfr. http://www.camera.it/465?area=1&tema=496&Il+pareggio+di+bilancio+in+Costituzione ) e poi dovrà essere riapprovato dalle due camere del parlamento. E' la procedura dell'articolo 138 della Costituzione che fortunatamente prevede anche che entro tre mesi dalla pubblicazione della legge può essere sottoposta a referendum popolare, se ne fanno "domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali." (http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131428/131434/131435/articolo.htm ).
Il Fiscal Compact continua nel golpe dittatoriale di questa UE: infatti, si rendono i parlamenti nazionale e il parlamento europeo, appendici inutili e facoltative, riducendoli all'organizzazione di una conferenza per discutere ma non per decidere in merito; si coinvolge la BCE; si modificano i trattati UE e le costituzioni nazionali; si trasforma in stato giuridico/poliziesco l'UE con tanto di sanzioni pecuniarie; si toglie persino agli Stati la facoltà di decidere l'importo di titoli del debito da emettere, che vuol dire la nostra fine, metterci alla mercé degli speculatori internazionali che non aspettano altro che di occupare il nostro paese, le nostre rendite, i nostri paesaggi, la nostra posizione, le nostre terre, le nostre spiagge. E se protestiamo, Eurogendfor con sede a Vicenza agli ordini della NATO mentre i carabinieri, e altri corpi di polizia saranno resi sempre più inetti alla NOSTRA DIFESA.
Singolare la clausola sulle 'circostanze eccezionali': nessuna attenuante, la dittatura sanguinaria ci perseguiterà imperterrita, sia in caso di guerra, sia in caso di fame. Come se lo prevedesse, magari ha emesso qualche bel CDO per scommetterci.
La traduzione che segue è una traduzione non ufficiale della versione ufficiale Fiscal Compact in inglese a cura di Nicoletta Forcheri, che mette in grassetto e parentesi quadre le messe in evidenza.
N. Forcheri, 12 febbraio 2012.
31.01.2012
TRATTATO SULLA STABILITA', IL COORDINAMENTO E LA GOVERNANCE NELL'UNIONE ECONOMICA E MONETARIA
LE PARTI CONTRAENTI....
CONSAPEVOLI dell'obbligo delle parti contraenti in qualità di Stati membri dell'Unione europea in merito alle loro politiche economiche come materia di comune interesse,
DESIDERANDO promuovere le condizioni favorevoli a una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tal fine, creare un coordinamento sempre più stretto tra le politiche economiche dell'euro zona,
CONSIDERANDO che la necessità dei governi di tenere dei conti pubblici sani e sostenibili e di evitare un deficit pubblico eccessivo è di primordiale importanza per salvaguardare la stabilità dell'euro zona nel suo insieme e che, pertanto, richiede l'introduzione di norme specifiche per affrontare questa necessità, ivi compresa la norma di un bilancio in pareggio e di un meccanismo automatico per l'azione correttiva,
CONSAPEVOLI della necessità di assicurare che i deficit non superino il 3% del PIL a prezzi di mercato e che il debito pubblico sia inferiore o vicino al 60% del PIL a prezzi di mercato [significa secondo il parere del cartello delle banche dealer che hanno la priorità sui nostri titoli del debito, e delle loro spinoff le tre sorelle del rating],
RIBADENDO che le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, dovrebbero evitare di adottare qualsiasi misura che possa mettere a repentaglio il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel contesto dell'unione economica, in particolare la pratica di accumulare debito fuori dal bilancio pubblico [allusione alla contabilità truccata della Grecia per opera di uno strumento della Goldman Sachs],
CONSIDERANDO che i capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'euro zona hanno definito di comune accordo, il 9 dicembre 2011, una struttura potenziata dell'Unione economica e monetaria, basata sui Trattati europei, per agevolare l'attuazione delle misure adottate ai sensi degli articoli 121, 126 e 136 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, [MES]
CONSIDERANDO che l'obiettivo dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'euro zona e di altri Stati membri dell'Unione europea sia quello d'integrare quanto prima le clausole del presente Accordo nei Trattati fondanti dell'Unione europea, [cambiamento costituzionale]
ACCOGLIENDO le proposte legislative che la Commissione europea ha avanzato il 23 novembre 2011 per l'euro zona, nell'ambito dei Trattati dell'Unione europea, che si prefiggono di potenziare la sorveglianza economica e del bilancio degli Stati membri colpiti o minacciati da gravi difficoltà di stabilità finanziaria, e destinate a stabilire misure comuni per il monitoraggio e la valutazione dei progetti dei documenti programmatici di bilancio e per garantire la correzione del deficit eccessivo degli Stati membri e PRESO ATTO, in tal contesto, dell'intento della Commissione europea di presentare proposte legislative aggiuntive in materia d'istituzione di un meccanismo di rendicontazione preventivo dei piani di emissione del debito, di programmi di collaborazione economica per rendere conto delle riforme strutturali degli Stati membri dell'euro zona che si trovino in procedura di deficit eccessivo e di coordinamento dei principali programmi di riforma di politica economica degli Stati membri,
DICHIARANDOSI disposti a sostenere le proposte che la Commissione potrebbe presentare per rafforzare ulteriormente il Patto di Stabilità e Crescita introducendo, per gli Stati membri che hanno l'euro come moneta, una nuova serie di obiettivi a medio termine in linea con i limiti fissati nel presente trattato,
PRESO ATTO che al momento della revisione e del monitoraggio degli impegni di bilancio assunti ai sensi del presente Accordo, la Commissione europea agirà entro i limiti dei suoi poteri definiti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 121, 126 e 136,
OSSERVANDO in particolare che per l'applicazione della “Regola di Equilibrio di Bilancio” descritta all'articolo 3 del presente Accordo, tale monitoraggio sarà effettuato attraverso la definizione di obiettivi specifici di medio termine specifici per ogni paese e di calendari di convergenza, se del caso, per ognuna delle parti contraenti,
OSSERVANDO che gli obiettivi di medio termine dovrebbero essere aggiornati regolarmente sulla base di un metodo deciso di comune accordo, i cui principali parametri sono anch'essi da rivedere regolarmene, onde riflettere opportunamente il rischio di passivo esplicito e implicito per i bilanci pubblici, secondo quanto sancito negli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita, [rischio implicito, apre la strada a qualsiasi arbitrarietà di interpretazione]
OSSERVANDO che i progressi sufficienti verso il conseguimento degli obiettivi a medio termine debbano essere valutati alla luce di una valutazione complessiva che prenda come riferimento il saldo strutturale, e che comprenda l'analisi delle spese al netto dei provvedimenti relativi alle entrate dello Stato, in linea con le disposizioni previste ai sensi delle leggi dell'Unione europea, in particolare il Regolamento del Consiglio (CE) N. 1466/97 del 7 luglio 1997 sul potenziamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e la sorveglianza e il coordinamento delle politiche di bilancio così come modificato dal Regolamento (UE) N. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 (di seguito detto “modifiche al Patto di Stabilità e Crescita riveduto”),
CONSIDERANDO che il meccanismo correttivo che le parti contraenti sono tenute a introdurre dovrebbe prefiggersi di correggere qualsiasi deviazione dall'obiettivo a medio termine e dall'azione di aggiustamento, compreso l'impatto cumulativo sulla dinamica del debito del governo,
CONSIDERANDO che l'obbligo di recepire la “Regola del pareggio di bilancio” negli ordinamenti nazionali, per via di provvedimenti vincolanti e permanenti, di preferenza costituzionali, debba essere assoggettato alla competenza della Corte europea di giustizia dell'Unione europea conformemente all'Articolo 273 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, [tale obbligo richiede la modifica costituzionale degli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione italiana, già approvata dal Senato, e che è deve approvare la Camera in questi giorni, modifica che dovrà essere riapprovata entro 3 mesi da entrambe le camere!!]
RIBADENDO che l'articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea attribuisce alla Corte europea di Giustizia dell'UE il potere d'imporre il pagamento di una somma forfettaria o penalità allo Stato membro dell'Unione europea che non si sia conformato a una delle sue sentenze e che la Commissione europea ha stabilito i criteri per determinare detta somma forfettaria o penalità da corrispondere nel contesto del presente articolo,
RIBADENDO la necessità di agevolare l'adozione di misure relative alla procedura di deficit eccessivo dell'Unione europea per le parti contraenti dell'euro zona il cui rapporto deficit pubblico/PIL, previsto o attuale, superi il 3%, e di consolidare notevolmente l'obiettivo di tale procedura, ovvero d'incoraggiare e, se del caso, costringere lo Stato membro interessato a ridurre l'eventuale deficit individuato,
RIBADENDO la necessità che dette parti contraenti, il cui debito pubblico superi il valore di riferimento del 60%, lo riducano a un valore medio di un ventesimo l'anno come valore indicativo, [con il "six pack" approvato alla Camera, Monti ha impegnato l'Italia a ridurre il debito del 5% ogni anno per 20 anni, cfr. http://www.blitzquotidiano.it/economia/debito-manovra-monti-pacchetto-ue-1095372/]
CONSIDERANDO l'obbligo di rispettare, nell'attuazione del Trattato, il ruolo specifico delle parti sociali qual è riconosciuto nelle leggi o nei sistemi nazionali di ogni parte contraente,
SOTTOLINEANDO che nessuna delle clausole del presente Trattato sia da interpretare in alcun caso come suscettibile di deformare le condizioni di politica economica che subordinano la garanzia dell'assistenza finanziaria a una parte contraente nell'ambito di un programma di stabilizzazione che coinvolga l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Fondo internazionale monetario,
OSSERVANDO che il funzionamento armonioso dell'Unione economica e monetaria rende necessario che la parti contraenti si adoperino in comune verso una politica economica che fondandosi sul meccanismo di coordinamento della politica economica definito nei Trattati dell'Unione europea, adotti nel contempo le azioni e le misure necessarie in tutti i campi essenziali per il corretto funzionamento dell'euro zona,
OSSERVANDO in particolare la volontà delle parti contraenti di: adoperare più attivamente la cooperazione potenziata prevista dall'articolo 20 del Trattato dell'Unione europea e dagli articoli 326 a 334 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea senza minare il mercato interno; di ricorrere pienamente alle misure specifiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro, ai sensi dell'Articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e a una procedura per la discussione preventiva e il coordinamento tra le parti contraenti la cui moneta è l'euro di tutte le maggiori riforme di politica economica da esse programmate, alla luce dei valori di riferimento delle migliori prassi,
RIBADENDO l'accordo dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'euro zona adottato il 26 ottobre 2011, per migliorare la governance dell'euro zona, in particolare con la tenuta di almeno due Euro Vertici l'anno, da concordare direttamente dopo le riunioni del Consiglio europeo o le riunioni con la partecipazione di tutte la parti contraenti che abbiano ratificato il presente trattato, salvo circostanze eccezionali,
RIBADENDO ugualmente l'avallo da parte dei capi di stato e di governo degli Stati membri dell'euro zona e degli altri Stati membri dell'Unione europea, il 25 marzo 2011, del Patto Euro Plus che individua i temi essenziali per creare competitività nell'euro zona,
SOTTOLINEANDO l'importanza del Trattato che istituisce il Meccanismo di Stabilità europeo [MES] come elemento di strategia globale per rafforzare l'Unione economica e monetaria ed EVIDENZIANDO che la fornitura di assistenza nel contesto dei nuovi programmi ai sensi del Meccanismo di Stabilità europeo sarà subordinato, a partire dal 1 Marzo 2013, alla ratifica del presente Trattato da parte delle parti contraenti interessate e non appena scaduto il termine di recepimento citato all'Articolo 3(2), conformemente ai requisiti del presente Articolo,
CONSIDERANDO che.... sono parti contraenti quei paesi la cui moneta è l'euro e che in quanto tali saranno vincolate dai provvedimenti del presente Trattato dal primo giorno del mese che segue il deposito dello strumento di ratifica se il Trattato sarà in vigore in quella data; CONSIDERANDO ALTRESI che …. sono parti contraenti quei paesi che, in quanto Stati membri dell'Unione europea che godono alla data della firma del presente Trattato di una deroga o di un'esenzione dall'adesione alla moneta unica, fino a quando la detta deroga o esenzione non sarà stata abrogata, potranno essere vincolati unicamente dai provvedimenti dei Titoli III e IV dichiarando, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, o a una data successiva, che intendono di esservi vincolati. [Unione europea tutto tranne che equa con paesi che hanno protocolli di favore, si pensi all'opt out della Danimarca dalla moneta unica mentre l'Ungheria per la stessa scelta dev'essere demonizzata al parlamento di 'antisemita', e 'antidemocratica' dal rockefelliano Cohn-Bendit, cfr.http://www.dailymotion.com/video/xnsl65_daniel-cohn-bendit-face-a-viktor-orban-18-01-2012_news]
HANNO DECISO DI COMUNE ACCORDO le seguenti misure:
TITOLO I
FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
- Con il presente Trattato le parti contraenti decidono, in qualità di Stati membri dell'Unione europea, di potenziare il pilastro economico dell'Unione economica e monetaria adottando una serie di norme volte a costituire una disciplina di bilancio attraverso un (com)patto fiscale (fiscal compact), per rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e a migliorare la governabilità dell'euro zona, e sostenendo quindi il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea per crescita sostenibile, impiego, competitività e coesione sociale.
2. Le clausole del presente Accordo si applicheranno alle parti contraenti la cui moneta è l'euro. Esse si applicheranno ugualmente alle altre parti contraenti nella misura e nei termini definiti all'articolo 14.
TITOLO II
COMPATIBILITA' E RAPPORTI CON LE LEGGI DELL'UNIONE
Articolo 2
- Il presente Trattato si applicherà e sarà interpretato dalle parti contraenti conformemente ai Trattati che fondano l'Unione europea, in particolare l'articolo 4(3) del Trattato dell'Unione europea, e secondo le leggi dell'Unione europea, ivi compreso il diritto procedurale laddove sia richiesta l'adozione di atti di carattere regolamentari.
2. Le clausole del presente Accordo si applicheranno nella misura della loro compatibilità con i Trattati su cui si basa l'Unione e con il diritto dell'Unione europea. Non pregiudicheranno le competenze dell'Unione ad agire nell'ambito dell'Unione economica.
TITOLO III
PATTO FISCALE
Articolo 3
- Le parti contraenti applicheranno le seguenti norme, che si aggiungono a, e senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalle leggi dell'Unione:
a) La posizione di bilancio del governo sarà in pareggio o in attivo,
b) La norma al punto a) di cui sopra sarà ritenuta soddisfatta se il deficit annuo strutturale del governo rispetterà l'obiettivo a medio termine specifico del paese come definito nel Patto di Stabilità e Crescita, con una soglia di deficit strutturale dello 0,5% del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato. Le parti contraenti garantiranno una rapida convergenza verso il loro rispettivo obiettivo a medio termine. Il calendario di tale convergenza sarà proposto dalla Commissione alla luce dei rischi sostenibili specifici di ogni paese. I progressi verso il conseguimento dell'obiettivo a medio termine e il suo rispetto saranno valutati sulla base di una valutazione complessiva basata sul saldo strutturale come riferimento, compresa un'analisi delle spese al netto delle misure sulle entrate discrezionali conformemente ai provvedimenti del Patto di Crescita e di Stabilità.
c) Le parti contraenti possono provvisoriamente deviare dal loro obiettivo di medio termine, o dall'aggiustamento mirante ad esso, unicamente nelle circostanze eccezionali definite al paragrafo 3.
d) Qualora il rapporto debito pubblico/PIL a prezzi di mercato sia notevolmente inferiore al 60% e qualora i rischi in termini di sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici siano deboli, la soglia inferiore dell'obiettivo a medio termine specificato al punto b) può raggiungere un deficit strutturale di massimo 1% del prodotto interno loro ai prezzi di mercato.
e) Nell'eventualità della constatazione di notevoli deviazioni dall'obiettivo di medio termine o dalle misure di aggiustamento verso lo stesso, scatterà un meccanismo correttivo automaticamente. Tale meccanismo includerà l'obbligo della parte contraente interessata di attuare le misure per corregge le deviazioni per un determinato periodo di tempo.
2. Le norme citate al paragrafo 1 di cui sopra entreranno in vigore negli ordinamenti nazionali delle parti contraenti al massimo un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato previa l'adozione di misure dall'effetto vincolante e di carattere permanente, di preferenza costituzionale, o saranno garantite del pieno rispetto e adesione nei processi contabili nazionali. Le parti contraenti istituiranno, a livello nazionale, il meccanismo correttivo citato al paragrafo 1.e) sulla base dei principi comuni proposti dalla Commissione europea, relativi in particolare alla natura, le dimensioni e il calendario dell'azione correttiva da intraprendere, anche in caso di circostanze eccezionali, e al ruolo e all'indipendenza delle istituzioni competenti a livello nazionale, del controllo del rispetto di tali norme. Questo meccanismo rispetterà integralmente le prerogative dei parlamenti nazionali.
- Al fine del presente articolo, saranno valide le definizioni contemplate dall'articolo 2 del Protocollo 12 in materia di procedura di deficit eccessivo allegato ai Trattati dell'Unione europea. Inoltre “la bilancia strutturale annua del governo” si riferisce alla bilancia netta aggiustata ciclicamente al netto di qualsiasi misura una tantum e temporanea. Per “circostanze eccezionali” s'intende la condizione di un avvenimento insolito fuori dal controllo della parte contraente interessata suscettibile d'influire pesantemente sulla situazione finanziaria del governo, ovvero periodi di grave crisi economica ai sensi di quanto definito nel Patto di Crescita e di Stabilità, purché la deviazione temporanea della parte contraente interessata non metta a repentaglio la sostenibilità fiscale nel medio terme.
Articolo 4
Se il rapporto del debito pubblico con il prodotto interno lordo supera il valore di riferimento del 60% citato all'articolo 1 del Protocollo 12, le parti contraenti lo ridurranno a un tasso di un ventesimo l'anno come valore indicativo, conformemente a quanto previsto all'articolo 2 del Regolamento del Consiglio EC No. 1467/97 del 7 luglio 1997 in materia di accelerazione e semplificazione dell'attuazione della procedura di deficit eccessivo, come modificato dal Regolamento del Consiglio (EU) No. 1177/2011 dell'8 novembre 2011. L'esistenza di un deficit eccessivo dovuto alla violazione del parametro del tasso di indebitamento sarà stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 126 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 5
Le parti contraenti soggette a una procedura di deficit eccessivo ai sensi dei trattati dell'Unione, istituiranno un programma di collaborazione finanziaria ed economica vincolante, ivi compresa la descrizione dettagliata delle riforme strutturali necessarie per garantire una correzione effettivamente duratura dei loro deficit eccessivi. Il contenuto e il formato di tali programmi sarà definito dalle leggi dell'Unione europea. Saranno sottoposti alla Commissione europea e al Consiglio per ratifica e saranno monitorati nell'ambito delle procedure di sorveglianza esistenti del Patto di Crescita e Stabilità.
L'attuazione del programma, e i piani finanziari annui ad esso conseguenti, saranno monitorati dalla Commissione e il Consiglio.
Articolo 6
Al fine di conseguire un migliore coordinamento delle emissioni nazionali dei titoli del debito, le parti contraenti riferiranno preventivamente i loro piani di emissione del debito alla Commissione europea e al Consiglio. [Le banche dealer già strozzano lo Stato facendo cartello al momento di comprare i nostri titoli, figuriamoci se adesso persino l'emissione di titoli del debito viente contingentata da Bruxelles...]
Articolo 7
Nel pieno rispetto delle condizioni procedurali dei trattati dell'Unione, le parti contraenti la cui moneta è l'euro, s'impegnano a sostenere le proposte e le raccomandazioni avanzate dalla Commissione europea laddove uno Stato membro la cui valuta è l'euro abbia violato il parametro del deficit nel contesto di una procedura di deficit eccessivo. Tale obbligo non si applicherà se le parti contraenti la cui moneta è l'euro hanno stabilito che la maggioranza qualificata, calcolata ai sensi dei provvedimenti pertinenti dei trattati dell'Unione europea, ed esclusa la posizione della parte contraente interessata, si oppone alla decisione proposta o raccomandata.
Articolo 8
1. La Commissione europea è invitata a presentare in tempo debito alle parti contraenti un rapporto sulle misure adottate da ognuna di esse ai sensi dell'articolo 3(2). Se la Commissione europea, dopo avere offerto alla parte contraente l'opportunità di presentare osservazioni, conclude nella sua relazione che una parte contraente abbia violato le previsioni dell'articolo 3(2), la materia sarà deferita in Corte europea di giustizia dell'Unione europea da una o più parti contraenti. In ambo i casi, la sentenza della Corte europea di giustizia sarà vincolante per la parte in causa, che adotterà le misure necessarie per eseguire la sentenza entro un termine stabilito dalla Corte.
2. Se, sulla base della sua valutazione o di una valutazione della Commissione europea, una parte contraente considera che un'altra parte contraente non abbia preso le misure necessarie per eseguire la sentenza della Corte di giustizia, secondo il paragrafo 1 di cui sopra, essa può deferire il caso in Corte di giustizia e richiedere l'imposizione del pagamento delle sanzioni finanziarie secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nel contesto dell'Articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se la Corte considera che la parte contraente interessata non si sia conformata alla sua sentenza, può imporle il pagamento di una somma forfettaria, o di una penale congrua a seconda del caso, che non superi comunque lo 0,1% del suo prodotto interno lordo. Gli importi imposti a una parte contraente la cui moneta sia l'euro saranno corrisposti al Meccanismo di Stabilità Europeo. Negli altri casi, i pagamenti saranno destinati al bilancio generale dell'Unione europea.
3. Il presente Articolo costituisce un accordo speciale tra le parti contraenti nell'ambito dell'articolo 273 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
TITOLO IV
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E CONVERGENZA ECONOMICA
Articolo 9
Fermo restando il coordinamento di politica economica definito nel trattato sul funzionamento dell'UE, le parti contraenti s'impegnano ad adoperarsi insieme per una politica economica che sostenga l'armonioso funzionamento dell'Unione economica e monetaria e la crescita economica attraverso maggiore convergenza e competitività. A tal fine, le parti contraenti adotteranno le azioni e le misure necessarie in tutti i settori essenziali per il corretto funzionamento dell'euro zona nell'intento di conseguire gli obiettivi di sviluppare maggiore competitività, di promuovere l'occupazione, di contribuire ulteriormente alla sostenibilità dei conti pubblici e di potenziare la stabilità finanziaria.[Le priorità sono ben lontane dai principi fondanti dei trattati dell'Unione di 'ottenere un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita' cfr. http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11957E/tif/TRAITES_1957_CEE_1_XM_0332_x111x.pdf]
Articolo 10
Fermo restando il pieno rispetto dei termini dei trattati dell'Unione, le parti contraenti si dichiarano disposte a ricorrere attivamente, se opportuno e necessario, alle misure specifiche di quegli Stati membri la cui moneta è l'euro come formulato dall'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea e degli articoli 325 a 334 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea nelle materie essenziali per il corretto funzionamento dell'euro zona, senza pregiudizio per il mercato interno.
Articolo 11
Al fine di definire le migliori prassi, le parti contraenti garantiscono che tutte le maggiori riforme di politica economica che prevedono d'intraprendere saranno discusse preventivamente e, se del caso, coordinate tra di loro. Tale coordinamento comprenderà le istituzioni dell'Unione europea come richiesto dalle leggi dell'Unione.
TITOLO V
GOVERNANCE DELL'EURO ZONA
Articolo 12
- I Capi di Stato e di Governo delle parti contraenti la cui moneta è l'euro si riuniranno informalmente alle riunioni del Vertice Euro, assieme al Presidente della Commissione europea. Il Presidente della Banca centrale europea sarà invitato a partecipare a dette riunioni. Il Presidente del Vertice euro sarà nominato dai capi di stato e di governo dell'euro zona a maggioranza semplice dai capi di Stato e di governo delle parti contraenti che hanno l'euro come moneta contemporaneamente all'elezione dal Consiglio europeo del suo presidente, e per un mandato della stessa durata. [Cioé dal dogma della BCE autonoma, non controllata dalla politica, alla realtà di una BCE intromissiva, che controlla la politica[
- Le riunioni del Vertice euro avverranno, se del caso, almeno due volte l'anno per dibattere di questioni connesse alle responsabilità specifiche che detti Stati membri, che hanno l'euro come moneta, condividono ai sensi della moneta unica, di altri temi relativi alla governance dell'euro zona e alle norme che vi si applicano, in particolare gli indirizzi strategici per attuare le politiche economiche e per una maggiore convergenza dell'euro zona.
- I capi di Stato e di governo delle parti contraenti diverse da quelle che hanno l'euro come moneta, e che hanno ratificato il presente Trattato, parteciperanno ai dibattiti delle riunioni dell'Euro Vertice in materia di competitività delle parti contraenti, di modifica della struttura globale dell'euro zona e delle regole fondamentali che si applicheranno ad essa nel futuro nonché, se del caso e almeno una volta l'anno, parteciperanno ai dibattiti su temi specifici in materia di attuazione del presente Trattato di Stabilità, Coordinamento e Governance nell'Unione economica e monetaria.
- Il presidente dell'Euro vertice assicurerà i preparativi e la continuità delle riunioni dell'Euro vertice in stretta collaborazione con il Presidente della Commissione europea. L'ente preposto ai preparativi e al controllo degli effetti delle riunioni dell'Euro Vertice sarà l'Euro Gruppo e il suo presidente può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Euro Vertice a tal fine.
- Il Presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato. Il Presidente dell'Euro Vertice presenterà una relazione al Parlamento europeo dopo ogni riunione dell'Euro Vertice.[Cioé da un Parlamento co-partecipe a un parlamento invitato di pietra]
- Il Presidente dell'Euro vertice terrà strettamente informate le parti contraenti che non hanno l'euro come moneta e gli altri Stati membri dell'Unione europea sui preparativi e gli esiti delle riunioni del'Euro Vertice.
Articolo 13
- Secondo quanto previsto al titolo II del protocollo 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato ai trattati dell'Unione europea, il parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti determineranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle commissioni pertinenti dei parlamenti nazionali e dei rappresentanti delle commissioni pertinenti del parlamento europeo per dibattere delle politiche di bilancio e di altri temi coperti dal Trattato.[ciliegina sulla torta: il parlamento europeo e i parlamenti nazionali ridotti all'organizzazione di una conferenza per dibattere e basta... in barba a tutti i blabla e le norme di legge sulla sovranità del parlamento europeo e dei parlamenti nazionali]
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 14
- Il presente Trattato sarà ratificato dalle parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
- Il presente Trattato entrerà in vigore il 1 gennaio 2013 a condizione che dodici parti contraenti che hanno l'euro come moneta abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, ovvero al primo giorno del mese che segue il deposito del dodicesimo strumento di ratifica di una qualsivoglia parte contraente che ha l'euro come moneta.
- Il presente Trattato si applicherà dal giorno di entrata in vigore tra le parti contraenti che hanno l'euro come moneta e che lo abbiano ratificato. Si applicherà alle altre parti contraenti la cui moneta è l'euro dal primo giorno del mese che segue il deposito dei loro rispettivi strumenti di ratifica.
- In deroga al comma 3, l'articolo 12 si applicherà a tutte le parti contraenti la cui moneta è l'euro dalla data di entrata in vigore del presente Trattato.
- Il presente Trattato si applicherà alle parti contraenti che lo abbiano ratificato e che godono della deroga prevista all'articolo 129(1) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o in dell'esenzione definita al Protocollo 16 allegato ai trattati dell'Unione europea, in materia delle misure relative alla Danimarca, a decorrere dal giorno di entrata in vigore della decisione di abrogare detta deroga o esenzione, a meno che la parte contraente interessata non dichiari l'intenzione di vincolarsi in una data precedente a tutte le misure, o parte di esse, dei Titoli III e IV del presente Trattato.
Articolo 15
Il presente Trattato sarà aperto all'adesione di altri Stati membri dell'Unione diversi dalle parti contraenti. L'adesione sarà effettiva sin dal momento di deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che notificherà alle altre parti contraenti l'avvenuto deposito
Articolo 16
Entro cinque anni massimo dall'entrata in vigore del presente Trattato, sulla base di una valutazione dell'esperienza della sua attuazione, saranno prese le azioni necessarie, conformemente ai provvedimenti del Tratto dell'Unione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine d'integrare il merito del presente Trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.[Modifica costituzionale UE, l'ennesima, senza consultazione dei popoli d'Europa]
Fatto a Bruxelles lì , del mese di , l'anno duemiladodici in una versione originale unica di cui le versioni Bulgara, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesca, Greca, Ungherese, Irlandese, Italiana, Lettone, Lituana, Maltese, Polacca, Portoghese, Rumena, Slovacca, Slovena, Spagnola e Svedese sono ugualmente autentiche, e saranno depositate negli archivi del Depositario che le trasmetterà come copie autenticate a ognuna delle parti contraenti.[le versioni in lingua non sono ancora pubblicate e la stampa sta facendo un silenzio assordante]
Traduzione non ufficiale di Nicoletta Forcheri, 12 febbraio 2012. Le parentesi e il grassetto sono dell'autrice/traduttrice.
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