martedì 13 marzo 2012

CONTANTI: GUIDA AI LIMITI

CONTANTI: GUIDA AI LIMITI DI UTILIZZO







Ecco cosa cambia in base alle nuove regole volute da Monti;

  • LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO: cosa cambia per pagamenti 
  • Pagamenti in contante
  • Pagamenti con assegno
  • Pagamenti con libretti al portatore
  • Conseguenze in caso di violazione
  • LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO, cosa cambia per stipendi e pensioni
  • Il conto corrente-base
  • LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO e i prelievi allo sportello
  • RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI 
di Rita Sabelli

Tra le varie riforme del Governo Monti c'e' la cosiddetta "stretta sui contanti", una normativa che ha modificato il tetto oltre il quale e' vietato utilizzare i contanti nei pagamenti tra un soggetto e l'altro, con obiettivo di combattere "il nero" e il riciclaggio del denaro sporco.
Sul punto si e' detto molto e non sempre correttamente, tanto che per molti l'esatta portata della modifica non e' assolutamente chiara.
Nelle prime fasi, soprattutto, le interpretazioni scorrette erano diffuse, anche agli sportelli bancari. Alcune persone si sono viste ostacolare, se non rifiutare, prelievi di somme superiori a 1.000 euro, con richiesta talvolta di fornire giustificativi per iscritto.

E' bene quindi fare chiarezza sulla portata del provvedimento e sui suoi programmati sviluppi futuri.


LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO: cosa cambia per pagamenti 
Il primo punto da chiarire e' che la modifica del Governo Monti ha riguardato una legge gia' esistente da anni, la legge antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007). La soglia oltre il quale NON e' possibile utilizzare il contante per i pagamenti c'era gia', ed e' stata tra l'altro modificata molte volte.
Fino al 6/12/2011 era di 2.500 euro e dal 6/12/2011 e' stata portata a 1.000 euro.

I pagamenti coinvolti sono tutti quelli tra soggetti, pubblici, privati o imprenditoriali che siano, di qualsiasi natura o tipo. Si va dal pagamento di un acquisto fatto in negozio (o in una catena commerciale) a quello del conto del dentista, dell'idraulico, del commercialista o di qualsiasi altro professionista. Anche un semplice pagamento tra due privati e' soggetto allo stesso limite.

Ma cosa cambia in concreto?

Pagamenti in contante
E' vietato effettuare tramite contanti pagamenti, di qualsiasi tipo e natura, di somme pari o superiori a 1.000 euro.

Attenzione, perche' il divieto riguarda anche pagamenti "artificiosamente" frazionati -riferiti ad un unica operazione- il cui totale sia uguale o superiore a 1.000 euro.
La legge, e una circolare ministeriale, precisano che tale caso si ha quando per un'unica operazione economica vengono disposte, con intendo elusivo, un certo numero di pagamenti con cadenza prestabilita e per un circoscritto arco di tempo. Se non e' possibile stabilire l'arco di tempo di riferimento ci si riferisce a quello indicato dalla legge, sette giorni. Non c'entrano nulla i casi in cui il frazionamento sia previsto da un contratto oppure siano decisi nell'ambito di una normale attivita' commerciale.

Da chiarire anche che sono permessi i pagamenti in contante superiori a 1.000 euro fatti attraverso le banche, la posta, o gli istituti di moneta elettronica, che rimangono quindi tracciabili. Rientrano in questa categoria tutti i pagamenti fatti consegnando allo sportello i contanti che poi vengono "trasformati" in uno strumento di pagamento, come per esempio l'assegno circolare, il travellers cheque, il vaglia, o il trasferimento diretto tramite un istituto di money transfers.

Pagamenti con assegno 
Se si utilizzano assegni per pagare una somma uguale o superiore ai 1.000 euro, e' obbligatorio apporre la clausola "non trasferibile" e indicare nome o ragione sociale del beneficiario. I libretti degli assegni forniti dalle banche sono gia' muniti della clausola "non trasferibile" prestampata. Per ottenere libretti senza la clausola va fatta una richiesta specifica con pagamento di 1,5 euro per ogni assegno, a titolo di bollo. Su di essi, nel caso serva, la clausola va apposta a mano.

In pratica, per fare pagamenti di importo uguale o superiore a 1.000 euro non si possono usare assegni trasferibili, girati da altri od anche fatti all'ordine "mio proprio" e poi girati al beneficiario.
Attenzione, rimane sempre possibile utilizzare propri assegni fatti all'ordine "mio proprio", anche di importo uguale o superiore a 1.000 euro, per prelevare contanti in banca o alla posta, con girata alla banca (o alla posta) stessa.

Le suddette regole valgono per assegni bancari, assegni circolari, vaglia postali e vaglia cambiari.

Pagamenti con libretti al portatore
I libretti di deposito al portatore, lo ricordiamo, sono quelli pagabili direttamente al possessore che li presenti allo sportello per l'incasso.
Non e' possibile utilizzare questi libretti per pagare somme uguali o superiori a 1.000 euro, e conseguentemente non possono piu' esistere libretti al portatore con saldo di tale importo.

I libretti di importo uguale o superiore a 1.000 euro devono tutti essere nominativi, intestati ad una specifica persona.
Ricordiamo che e' fissato al 31/3/2012 il termine entro il quale i libretti al portatore con saldo uguale o superiore a 1.000 euro devono essere regolarizzati, chiudendoli, prelevando le somme eccedenti o trasformandoli in libretti nominativi.

Conseguenze in caso di violazione
In caso di violazioni, segnalate dalle banche o dalle poste al Ministero dell'Economia e all'Agenzia delle entrate, possono scattare addebiti di sanzioni ed anche controlli fiscali, questi ultimi ovviamente a discrezione dell'Agenzia delle entrate.

La sanzione base per i pagamenti varia dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con minimo 3.000 euro, e colpisce ambedue i soggetti coinvolti. Pagando entro 60 giorni dalla notifica della contestazione, e' applicabile, secondo quanto previsto dalla legge sulle sanzioni amministrative (legge 689/81 art.16), la sanzione ridotta del doppio del minimo, in questo caso il 2%.

Anche per gli assegni e' prevista la stessa sanzione, con la precisazione che nel caso particolare di pagamenti effettuati con girata di assegni all'ordine "mio proprio" la violazione si considera tale anche se l'assegno e' di importo inferiore a 1.000 euro, senza la possibilita' di applicare la sanzione ridotta detta sopra.

Per i libretti postali al portatore la sanzione varia invece dal 10% al 20% del saldo del libretto (in caso di mancata regolarizzazione) oppure dal 20% al 40% del saldo del libretto (in caso questo superi i 1.000 euro), con minimo sempre a 3.000 euro. La sanzione e' invece "limitata" al saldo del libretto se quest'ultimo e' inferiore a 3.000 euro.

La sanzione cambia per importi superiori a 50.000 euro, si veda in merito la scheda pratica tra i link di approfondimento.

Sui tempi di notifica della sanzione a carico del soggetto che ha commesso la violazione e sulle modalita' di opposizione si veda l'approfondimento contenuto nella circolare MEF 2/2012 disponibile tra i link utili.

LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO, cosa cambia per stipendi e pensioni
Le regole gia' dette coinvolgono ovviamente anche tutte le riscossioni, anche quelle effettuate da privati per stipendi pagati da aziende, private o pubbliche che siano o pensioni pagate dallo Stato.

Per le aziende private scatta quindi il vincolo di effettuare pagamenti sopra 1.000 euro -in questo caso di stipendi e compensi- solo attraverso mezzi rintracciabili come i bonifici o gli assegni (intestati al dipendente e non trasferibili).

Le aziende pubbliche hanno invece maggiori restrizioni perche' -dal 6/3/2012- devono effettuare i propri pagamenti - per stipendi, compensi e pensioni- esclusivamente per via telematica , quindi attraverso bonifici sul c/c o con accredito di strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario (per esempio le carte prepagate o le nuove carte elettroniche istituzionali introdotte dal Dl 78/2010 ma ancora non realizzate).

Il conto corrente-base 
Strettamente collegata agli obblighi gia' visti e' l'idea del Governo di creare un conto corrente ad hoc, per venire incontro a chi fino ad oggi, in particolare i pensionati, riscuoteva solo per contanti e non era munito di conto corrente. Entro Marzo 2012 dovrebbe essere firmata una convenzione, tra ABI, banche e poste, per la realizzazione di un conto corrente "base" con bancomat gratuito e costi "ragionevoli" e trasparenti come suggerisce la "Raccomandazione della Commissione europea del 18/7/2011".
Per le fasce piu' svantaggiate, che saranno probabilmente i pensionati con pensione minima, il conto base dovra' essere a costo zero ed esente da bollo.

LA NUOVA SOGLIA DI 1.000 EURO e i prelievi allo sportello 
E' da chiarire fin da subito che la soglia dei 1.000 euro non riguarda in alcun modo i prelievi di contante in banca o alla posta, che rimangono liberi. Cio', oltre ad essere evidente leggendo la normativa, e' stato chiarito dal Ministero dell'economia e dall'ABI (con circolare alle banche) perche' in alcuni istituti bancari sembra esserci stata qualche interpretazione errata.

A fronte di richieste di prelievo di importo uguale o superiore a 1.000 euro la banca e la posta non solo non devono creare impedimenti o chiedere che vengano fornite le ragioni dello stesso, ma non hanno nemmeno l'obbligo di fare segnalazioni al Ministero dell'economia o all'Agenzia delle entrate.

La segnalazione va fatta semmai nel caso vi siano elementi concreti che portino a ritenere che vi sia stata una violazione delle norme antiriciclaggio gia' dette, quindi, per esempio, prove di un trasferimento della somma tra soggetti diversi.

Quindi, non e' il mero prelievo di -mettiamo - 2.000 euro da un conto corrente a far scatenare segnalazioni e controlli, ma una prova, per esempio, del fatto che la persona che ha prelevato i 2.000 euro li ha utilizzati per pagare qualcuno, a qualsiasi titolo.

Per completezza dell'informazione va anche detto che dall'anno 2012 (probabilmente dall'estate, quando saranno emanati i provvedimenti attuativi) i movimenti bancari e postali verranno comunicati periodicamente all'Agenzia delle entrate, a partire da quelli del 2011.
Pertanto, se dall'analisi degli stessi l'Amministrazione finanziaria ritenesse sospette alcune operazioni -magari non singolarmente illecite- potrebbe scattare un controllo. In particolare, per stessa previsione delle norme antiriciclaggio, il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante e' un elemento di sospetto, in particolar modo nei movimenti bancari di un'azienda.

Ecco che quindi se e' vero che i prelievi in contante sopra i 1.000 euro sono liberi, e' anche vero che d'ora in poi saranno maggiormente monitorati e in tutti i casi "sospetti" l'Agenzia delle entrate, dietro segnalazione delle banche o delle poste, potra' chiedercene chiarimento.

Tutto quanto sopra vale anche per i versamenti in contante, che restano liberi da vincoli di importo, fermo restando il ragionamento gia' fatto sulla possibilita' che un insieme di operazioni, o il ripetersi delle stesse per importi ingenti, possa portare ad una valutazione di caso "sospetto".

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI 
- D.lgs.231/2007 (decreto "antiriciclaggio"), art.49 e segg.
- Dl 138/2011 convertito nella legge 148/2011, art.2 comma 4 ter, inserito dal
- Dl 201/2011 (decreto "salva-italia") convertito nella legge 214/2011, art.11 e art.12 modificato dal
- Dl 1/2012 art.27

Circolare Ministero Economia del 4/11/2011 (id 989136) riguardante in particolare istruzioni sui prelievi e versamenti di contante
Circolare Ministero Economia n.2 del 16/1/2012 riguardante in particolare le modalita' di notifica delle sanzioni in caso di violazione nonche' le modalita' di opposizione a disposizione dei soggetti sanzionati
- Circolare ABI dell'11/1/2012

- Scheda pratica ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO 




fonte: ADUC

Nessun commento:

Posta un commento