PAS-FermiamoLeBanche (scrivi a info@PAS-FermiamoLeBanche.it) intende proporre un'azione giudiziaria di massa al fine di proporre un giusto ristoro (indennizzo e\o risarcimento) da parte di Unicredit per gli illeciti perpetrati a danno dei suoi piccoli risparmiatori e correntisti.
Gravi vicende sembrano consumarsi indisturbatamente, o peggio ancora, con l’avallo degli organi deputati al controllo ed alla vigilanza del sistema finanziario e bancario, ovvero della Consob e della Banca d’Italia.
Appare ormai chiaro che gli organismi deputati al management della società hanno praticato, specie negli ultimi anni, una politica di investimenti avventata, bruciando in pochi mesi i risparmi affidatigli da migliaia di piccoli fiduciosi investitori, fornendo ai propri risparmiatori informazioni parziali o distorte in ordine allo stato di salute ed alla solidità della società, anche al fine di manovrare strategicamente la loro sfiducia/fiducia e di assicurare a gruppi di poteri forti di mettere a segno in maniera fraudolenta ingenti guadagni, a scapito dei piccoli risparmiatori.
Quella degli ultimi giorni legata all'avvio da parte di Unicredit della più grande ricapitalizzazione bancaria di Piazza Affari è solo l’ennesima farsa truffaldina che si sta consumando a danno dei piccoli risparmiatori e dei correntisti.
A partire da lunedì 9 gennaio 2012 gli azionisti Unicredit possiedono due titoli: l’azione vera e propria, ed il diritto ad acquistarne altre due di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 1,943 (valore stabilito dal CdA il 4 gennaio 2012).
Sin dall’avvio dell’operazione dell’aumento di capitale, in perfetta linea con le attese, le vendite hanno portato ad una rovinosa caduta dei titoli Unicredit. Il titolo, ed i diritti d’opzione, scambiabili in Borsa dal 9 al 20 gennaio prossimo, sono stati sospesi e poi riammessi più volte nel corso della seduta.
Tale bagno di sangue era, tra l’altro, ampiamente prevedibile poiché solo il 24% dei diritti era stato prenotato dagli attuali azionisti.
Ed infatti, i piccoli investitori, al fine di non vedersi tagliati fuori dalla dinamica dell’ingente incremento di capitale deciso, si sono visti di fatto costretti a vendere almeno una parte delle opzioni di acquisto ad essi riconosciute.
Tuttavia, poiché per sfruttare l’opzione di acquisto è necessario versare la somma di 1,943 euro, molti piccoli azionisti hanno venduto tre opzioni (0,66 euro) al fine di racimolare la somma necessaria alla sottoscrizione del un nuovo titolo.
Tutto ciò, naturalmente, insieme all’attività svolta da speculatori di professione, che hanno finto di vendere per acquistare ad un prezzo più basso, ha innescato una dinamica al ribasso dei diritti, e, quindi, del ricavato della vendita delle opzioni, lasciando i piccoli investitori con un pugno di mosche in mano e, allo stesso tempo, spianando il campo a grandi investitori, che hanno speculato indisturbatamente.
Al di là delle oscure finalità che hanno animato tale operazione, si sottolinea che mentre i grandi investitori hanno venduto in massa i loro diritti di opzione, proprio al fine di far crollare il prezzo delle azioni, per poi riacquistarle ad un prezzo più basso, i piccoli risparmiatori hanno agito o in preda all’ondata di informazioni catastrofiste fatte circolare a regola d’arte sui mass media o spinti dalla necessità di acquisire le risorse necessarie per acquistare le nuove azioni.
Almeno una piccola parentesi merita il ruolo svolto dalle omissioni nonché dalle distorte, intempestive e “erronee” informazioni e smentite fornite dai protagonisti più e meno occulti della vicenda e dagli organismi di vigilanza.
A mero titolo esemplificativo, si ricorda la inverosimile vicenda che ha visto protagonista il fondo statunitense Blackrock: il 2 Gennaio il colosso USA comunica a CONSOB di avere diminuito dallo scorso 27 dicembre di circa 3% (da poco più del 4% all’1% ) la quota della sua partecipazione nella Unicredit: notizia che, naturalmente, ha contribuito ad aggravare il già sfiduciato clima del mercato dei titoli; in data 12 gennaio la Consob rende noto di avere ricevuto una smentita da parte della Blackrock, la quale ha ricondotto la precedente informazione ad un errore tecnico commesso dal suo servizio legale, che avrebbe confuso un’operazione sul capitale tra i vari fondi statunitensi aggregati per una riduzione della partecipazione complessiva nell’istituto bancario.
A rendere ancora più losche le tinte di tale vicenda c’è un ulteriore elemento:sembrerebbe che la comunicazione di rettifica della Blackrock è arrivata alla CONSOB il 6 Gennaio, giorno dell’Epifania e, quindi,festivo in Italia, sebbene sia la Borsa e la CONSOB erano comunque operative. Tuttavia, la CONSOB non ha divulgato l’informazione in quanto attendeva il comunicato stampa del fondo americano, il quale peraltro non ha ritenuto di emetterlo prima dell’11 Gennaio. Pertanto, se da una parte è lecito che sorga più di un sospetto di aggiotaggio a carico Blackrock, dall’altra parte non è facile comprendere la condotta omissiva della l’organismo deputato al controllo del mercato, che ha lasciato che per oltre una settimana il titolo subisse le ripercussioni negative anche da tale infondata informazione.
Appare, inoltre, opportuno segnalare poi che, in questi frenetici giorni si fanno sempre più consistenti i sospetti che molti degli investitori abbiano operato manovre speculative in spregio al divieto vigente in Italia dal 12 agosto 2011 di effettuare vendite allo scoperto.
In considerazione della allora già grave situazione dei mercati, la Consob con la delibera n° 17902 del 12 Agosto 2011 vietò il c.d. “short selling”, ovvero le cessioni di titoli che non sono posseduti direttamente dai venditori stessi.
Sebbene il provvedimento appaia corretto e condivisibile, a causa della omessa sostanziale vigilanza da parte della Consob, si risolve in un mero handicap per i piccoli risparmiatori e per un premio per i furbetti professionisti. Infatti, tale divieto può essere facilmente aggirato o tramite il controllo degli intermediari, che non possono verificare se effettivamente c’è un prestito titoli in corso che consente la vendita scoperta oppure no e quindi agiscono “sulla fiducia”, oppure operando tramite i mercati c.d. OTC ovvero Over the Counter, la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali, in assenza de i vincoli di trasparenza e dei controlli dei mercati regolamentati.
E’ intenzione del presente comitato adire le competenti autorità anche al fine di accertare se si sono profilati illeciti di abuso, turbativa di mercato ed insider trading sui titoli oggetto di aumento di capitale di Unicredit anche da parte di terzi soggetti e se vi sono state omissioni colpose a carico degli organi deputati alla vigilanza del mercato finanziario e del sistema bancario; si elencano di seguito alcuni dei profili di responsabilità che potrebbero profilarsi a carico degli organi di amministrazione e gestione di Unicredit, ovvero:
- accertare l’eventuale perfezionarsi dell’illecito di cui all’art. 137 del d.lgs n. 385/93 titolato Mendacio e falso interno, che recita:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000 (3).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni».
- accertare l’eventuale perfezionarsi dell’illecito di cui all’art. 2621 codice civile titolato False comunicazioni sociali, che statuisce:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».
- verificare l’eventuale perfezionamento dell’illecito di cui all’art. 2622 cod. civ. titolato False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».
- verificare l’eventuale perfezionamento dell’illecito di cui all’art. 2625 cod. civ. titolato Impedito controllo, che statuisce.
« Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
- verificare l’eventuale perfezionamento dell’illecito di cui all’art. 2634 cod. civ. titolato Infedeltà patrimoniale, che statuisce:
«Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa»
- verificare l’eventuale perfezionamento dell’illecito di cui all’art. 2635 cod. civ. titolato Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, che statuisce:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. (1)
La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Si procede a querela della persona offesa».
- accertare il verificarsi di episodi di aggiotaggio, illecito sanzionato, oltre che dall’art. 501 del codice penale, intitolato "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio", anche dal codice civile, il quale all'art. 2637 titolato Aggiotaggio statuisce:
«Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
- accertare l’eventuale perfezionamento dell’illecito di cui all’art. 2638 cod. civ. titolato Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, che statuisce:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».
Si intende, inoltre, fare accertare e dichiarare la nullità e/o i illiceità e comunque la illegittimità delle commissioni e delle altre forme di remunerazione bancarie applicate a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e, in particolare:
- la "commissione per scoperto di conto (C.S.C.}" applicato sui conti non affidati;
-il "Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (T.U.O.F.)" applicate sui conti affidati;
- la "commissione per la messa a disposizione fondi trimestrale (CDF)" applicata sui conti affidati;
In ogni caso si intende chiedere un risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale e/o esistenziale e/o biologico e/o morale, derivante dalla limitazione della libertà negoziale dei clienti anche soltanto per la forzata rinuncia o dal minor utilizzo dell’affidamento concesso in conseguenza degli anzidetti maggiori costi a seguito dell'applicazione dei più elevati costi generati dalle illegittime commissioni e ogni altra forma di remunerazione introdotte a seguito della legge n. 2/09, nonché derivante dall'aver dovuto subire l'inserimento di clausole nulle nell'ambito della regolamentazione del proprio rapporto di conto corrente, nonché il pregiudizio all’esplicarsi della vita di relazione, alla al diritto al pieno sviluppo della persona e al patema d’animo subito per le rovinose vicende finanziarie che hanno investito specialmente i piccoli risparmiatori dell’istituto.
La documentazione occorrente è:
- copia contratto di sottoscrizione di azioni
- copia contratto di acquisto obbligazioni
- copia contratto di apertura di conto corrente
- copia contratto di apertura di credito in conto
- copia contratto di acquisto prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, opzioni, ecc)
- copia contratto di finanziamento a medio e/o lungo termine
- copia contratto di garanzia accessorio (fideiussione, concessione titoli in pegno, ecc)
- copia comunicazioni di variazioni delle condizioni contrattuali
- copia eventuali atti e\o proposte transattive
- copia eventuali richieste di rientro
Tale documentazione potrà essere spedita via email a:
in attesa della fissazione di un appuntamento, contattando il numero telefonico 3932039457.
Ti invitiamo nel mentre a rafforzarci, anche nel tuo personale interesse, concorrendo alla nostra lotta contro le banche con l'iscriverti, da www.PAS-FermiamoLeBanche.it, o dal link di www.nocensura.com, al PAS-Comitato promotore del referendum per l'abrogazione delle sei leggi regala soldi alle banche e la lotta al signoraggio bancario.
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